L’indennità una tantum non costituisce reddito imponibile ai fini fiscali né è rilevante al fine di ottenere prestazioni assistenziali o previdenziali, non è cedibile, sequestrabile o pignorabile.
A luglio 2022 il credito maturato relativo all’indennità erogata dovrà essere compensato tramite la comunicazione che il datore di lavoro invia all’INPS relativa ai dati retributivi e alle informazioni necessarie per il calcolo dei contributi, per l'implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l'erogazione delle prestazioni.
Indennità ai lavoratori autonomi e ai professionisti
L’art. 33 istituisce un apposito fondo finalizzato ad erogare per l’anno 2022 un’indennità una tantum che verrà riconosciuta ai lavoratori autonomi e ai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell'INPS e ai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza (ad esempio: INPGI, ENPAM, ENPAV, INARCASSA, ENPAIA, ecc.).
I lavoratori autonomi ed i professionisti non devono aver fruito dell’indennità una tantum riconosciuta ai lavoratori, ai pensionati e ai soggetti individuati dagli art. 31 e 32 del Decreto Aiuti. Il beneficio economico spetta a coloro che nel 2021 hanno conseguito un reddito complessivo non superiore a quello stabilito da un apposito decreto interministeriale (MLPS e MEF) che dovrà essere adottato entro trenta giorni ossia entro il 16 giugno 2022 e che stabilirà l’importo del beneficio, i criteri e le modalità di erogazione dell’indennità.
Indennità erogata tramite l’INPS ai pensionati e ad altre categorie di soggetti
L’art. 32 dispone il riconoscimento di un’indennità una tantum di 200 € ad altre categorie di soggetti, comprese alcune tipologie di lavoratori, fra cui i lavoratori domestici. L’indennità spetta anche ai cittadini residenti in Italia titolari di pensione o di trattamenti pensionistici, di assegni e altre prestazioni o trattamenti.
Al fine di beneficiare dell’indennità dovrà essere presentata apposita domanda all’INPS, quale ente erogatore, ma è necessario attendere la circolare dell’Istituto che fisserà le modalità e i termini di presentazione, per le domande che possono essere presentate dai collaboratori domestici.
In generale, per tutti gli aventi diritto, l’indennità una tantum viene erogata una sola volta, anche se risultano soddisfatti i requisiti in riferimento a più di una categoria di beneficiari. L’importo erogato non costituisce reddito imponibile ai fini fiscali né è rilevante al fine di ottenere prestazioni assistenziali o previdenziali, non è cedibile, sequestrabile o pignorabile.
Fonte:Consorzio Nazionale CAF CGIL