MODELLO RED

 

Il Modello RED è una dichiarazione che va compilata solo dai pensionati che ricevono annualmente una specifica richiesta da parte di Inps e Altri Enti Pensionistici.

La richiesta al Pensionato di presentazione del Modello RED Ordinario non verrà comunicata dall'Ente Pensionistico ma direttamente dal CAAF a cui il Pensionato si è rivolto l'anno precedente (delega al CAAF ).

Con il Modello RED l'INPS controlla il Diritto del Pensionato alle Prestazioni Pensionistiche Legate al Reddito ( es. le integrazioni al trattamento minimo, le maggiorazioni sociali sulle pensioni, il trattamento di famiglia, l'incumulabilità della pensione e altre..).

Il Pensionato che riceve dall'INPS questa richiesta, può non essere tenuto alla presentazione del Modello Red se, per l'anno richiesto, ha presentato per obbligo o facoltà la Dichiarazione dei Redditi 730 o il Modello Redditi (ex Unico).

L' obbligo di presentare il RED riguarda:

- chi è esonerato dalla presentazione della dichiarazione dei redditi ed effettivamente non la presenta;

  • chi presenta la dichiarazione dei redditi ma possiede redditi che, seppur esenti o esclusi dalla dichiarazione, sono rilevanti ai fini della determinazione della prestazione pensionistica legata al reddito (es. titolari di pensione estera..).

La scadenza del modello RED varia annualmente e viene comunicata di volta in volta dall'INPS.

PRESSO I NOSTRI UFFICI, GRATUITAMENTE E NEL RISPETTO DELLA PRIVACY, RICEVERAI:

  • L'ASSISTENZA NECESSARIA PER VERIFICARE IL TUO OBBLIGO DI PRESENTARE IL MODELLO RED E I CHIARIMENTI SUI DOCUMENTI NECESSARI;
  • COMPETENZA E CORTESIA PER LA CORRETTA COMPILAZIONE DEL MODELLO RED, PER LA SUA TRASMISSIONE TELEMATICA ALL'ENTE PREVIDENZIALE E PER LA SUA CONSERVAZIONE.

REDDITO / PENSIONE DI CITTADINANZA

 

 

Il Reddito di Cittadinanza è una misura di sostegno, rivolta ai soggetti e ai nuclei familiari, con una doppia finalità: contrastare la povertà e le diseguaglianze e aumentare l'occupazione favorendo l'incontro tra domanda e offerta di Lavoro.

 

Per i nuclei familiari composti da uno o più soggetti di età pari o superiore a 67 anni e/o persone con disabilità grave, la misura prende il nome di Pensione di Cittadinanza e mira naturalmente alla sola funzione di contrasto alla povertà e alle diseguaglianze.

 

Reddito o Pensione di Cittadinanza consistono in un beneficio economico, per un periodo di 18 mesi rinnovabile per altri 18 mesi, accreditato ogni mese su una carta prepagata (carta RdC).

 

Requisiti per accedere a Reddito o Pensione di Cittadinanza sono:

 

  • essere cittadino italiano o europeo o lungo soggiornante, residente in Italia da almeno 10 anni di cui gli ultimi 2 in via continuativa;

  • non superare le soglie previste dalla normativa relativamente al valore dell' ISEE, al valore di redditi, patrimoni mobiliari e immobiliari del nucleo oltre il non possesso da parte dei componenti di determinate auto, moto o imbarcazioni.

 

Lo stesso importo del Reddito o Pensione di Cittadinanza che viene accreditato sulla carta prepagata RdC, varia in funzione del numero dei componenti il nucleo familiare ai fini ISEE e del loro reddito.

 

Nel caso di Reddito di Cittadinanza, se la richiesta viene accolta, i componenti del nucleo devono produrre la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, pena decadenza dal beneficio.

 

La domanda per Reddito o Pensione di Cittadinanza, dopo aver presentato l'ISEE, può essere presentata dal cittadino on line sul sito dedicato del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali, in modalità cartacea presso le Poste, ai CAF convenzionati con Inps o presso i Patronati.

 

RIVOLGITI AI NOSTRI UFFICI PER LA COMPILAZIONE GRATUITA DELL'ISEE DEL TUO NUCLEO FAMILIARE E PER LA PRESENTAZIONE GRATUITA DELLA RICHIESTA DI PENSIONE O REDDITO DI CITTADINANZA.

 

SE STAI BENEFICIANDO DI REDDITO O PENSIONE DI CITTADINANZA RICORDATI DI RINNOVARE L'ISEE DEL TUO NUCLEO FAMILIARE PER NON PERDERE IL BENEFICIO.

MODELLO 730

 

Il modello 730, rivolto principalmente ai pensionati e lavoratori dipendenti, è il modello più diffuso di dichiarazione fiscale delle persone fisiche. Consente di chiedere il rimborso di imposte versate o trattenute, per ottenere deduzioni e detrazioni sulle spese sostenute (farmaci, assicurazioni, ristrutturazione...) o per ottenere le detrazioni per familiari a carico non riconosciute dal datore di lavoro/ente pensionistico.

 

Presenta indubbi vantaggi nel rapporto con l'amministrazione finanziaria in quanto:

  • il contribuente non deve eseguire calcoli;

  • permette ai coniugi di presentare la dichiarazione congiunta con il vantaggio di compensare i debiti dell'uno con i crediti dell'altro.

  • Il conguaglio è immediato. Il rimborso dei crediti o il pagamento delle imposte viene effettuato

direttamente dal datore di lavoro o ente pensionistico: in busta paga o nella rata di pensione.

 

L' Amministrazione Finanziaria, in caso di rimborsi di importo superiore a 4.000 euro o di dichiarazioni che presentano elementi di incoerenza rispetto ai criteri da essa stabiliti, si riserva di effettuare controlli preventivi anche mediante la verifica della documentazione. Il rimborso spettante, anziché dal sostituto d’imposta, sarà erogato dall’Agenzia al termine delle operazioni di controllo preventivo.

 

Il modello 730 può essere presentato anche da coloro che non hanno un sostituto d’imposta (datore di lavoro o ente pensionistico) che effettuare le operazioni di conguaglio a condizione che nell’anno d’imposta abbiano percepito redditi di lavoro dipendente e solo alcuni redditi assimilati al lavoro dipendente.

Si tratta ad esempio di collaboratori domestici, badanti, giardinieri, lavoratori che hanno cessato il rapporto di lavoro o disoccupati che non percepiscono l’indennità di disoccupazione al momento della presentazione del 730 o nei mesi di giugno/luglio.

L’eventuale credito verrà rimborsato direttamente dall’Agenzia delle entrate.

L’eventuale debito dovrà essere versato autonomamente dal contribuente con delega F24 entro la scadenza di pagamento.

 

A partire dall’anno d’imposta 2019, è possibile presentare il 730/2020 anche per i soggetti deceduti che avevano i requisiti per la presentazione del modello 730.

Il decesso deve avvenire nell’anno 2019 o entro il 23 luglio 2020; per i decessi successivi a tale data, l’erede è comunque obbligato a presentare il modello Redditi PF. Dovrà essere presentato un 730 senza sostituto, non potendo ovviamente presentare la dichiarazione al sostituto né del deceduto né dell’erede

Nel caso specifico,non è possibile presentare una dichiarazione 730 congiunta.

 

Non possono utilizzare il Modello 730 e devono presentare il Modello Redditi (ex Modello Unico) i contribuenti che:

- dichiarano redditi d'impresa anche in forma di partecipazione o redditi di lavoro autonomo per i quali è richiesta la partita IVA;

- devono presentare anche la Dichiarazione IVA, IRAP, Modello 770 per sostituti d'imposta;

- non sono residenti in Italia nell'anno di presentazione della Dichiarazione e in quello precedente.

 

A partire dal 2015 l’Agenzia delle Entrate consente, in una specifica area del suo sito internet, ai titolari di redditi di lavoro dipendente e di pensione, di prelevare il 730 precompilato.

Nel 730 “precompilato” sono già riportati i dati anagrafici e alcuni importi, conosciuti dall’Agenzia delle entrate, necessari alla compilazione del Modello 730.

Ne sono esempio i redditi da lavoro e/o pensione, e alcuni oneri detraibili quali i premi pagati per assicurazioni sulla vita e/o infortuni, gli interessi passivi pagati sui mutui.

Il contribuente può accedere, nella specifica area del sito Internet, al suo 730 precompilato :

 

  • utilizzando la propria identità digitale ( codice PIN per i servizi telematici rilasciato dall’Agenzia, codice SPID, PIN cittadino rilasciato dall’INPS);l’accesso mediante propria identità digitale è strettamente personale e non può essere effettuato da persona diversa dal titolare;

 

  • conferendo apposita delega, tramite il proprio sostituto d’imposta se presta assistenza fiscale;

 

  • conferendo apposita delega, tramite un CAF o un iscritto nell’albo dei consulenti del lavoro o in quello dei dottori commercialisti e degli esperti contabili abilitati all’assistenza fiscale

 

 

Partendo dall'insieme di informazioni contenute nel suo 730 precompilato, il contribuente può:

  • confermarlo e quindi presentare il 730 senza apportare modifiche e/o integrazione ai dati;

  • presentare il 730 dopo aver apportato le opportune modifiche e/o integrazioni ai dati presenti.

 

In ogni caso resta all'Agenzia delle Entrate la possibilità di

  • verificare i requisiti soggettivi che danno diritto ai rimborsi d'imposta (es. verifica che il mutuo sul quale si detraggono gli interessi indicati nel precompilato sia relativo all'acquisto dell'abitazione principale e non di una seconda casa..)

  • in caso di modifiche e/o integrazioni del precompilato, verificare tutti i dati indicati nella dichiarazione

 

EVENTUALI ERRORI RILEVATI DETERMINANO OLTRE A MAGGIORI IMPOSTE,

ANCHE SANZIONI E INTERESSI A CARICO DEL CONTRIBUENTE

 

Rivolgendosi al CAF, è opportuno che il contribuente conferisca la Delega al prelievo del precompilato, per partire nell'assistenza dai dati comunicati al Ministero da datori di lavoro, enti pensionistici, e soggetti quali Banche, Assicurazioni, Medici etc.. che rilevano ai fini della corretta compilazione della Dichiarazione 730.

In ogni caso il CAF:

  • prende visione di tutta la documentazione relativa a oneri detraibili e deducibili,

detrazioni e crediti d'imposta, ritenute subite ed eventuali acconti;

  • predispone il 730 effettuando il controllo di conformità dei documenti alle norme;

  • presenta la dichiarazione in via telematica all’Agenzia delle Entrate che provvede ad inoltrare il risultato contabile al sostituto d’imposta indicato.

Il CAF quindi appone sul 730 un visto di conformità e in questo caso il controllo formale da parte dell’agenzia delle entrate è effettuato nei confronti del CAF. Non solo per l'obbligo del CAF di apporre sulla dichiarazione il visto di conformità le nostre strutture effettuano in via continuativa corsi di perfezionamento e aggiornamento certificati per garantire addetti con alto grado di professionalità.

 

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ISEE

 

Cresce nel corso degli anni la richiesta dei cittadini al CAAF CGIL di assistenza nella presentazione della dichiarazione ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente).



Ogni nucleo familiare per ottenere il suo indicatore ISEE è tenuto alla compilazione e trasmissione a Inps della DICHIARAZIONE SOSTITUVA UNICA (DSU).

 

La DSU è un modello dove vengono riportate informazioni di carattere anagrafico, reddituale e patrimoniale necessarie a descrivere la situazione socio-economica del nucleo familiare, anche in relazione al numero dei componenti e alla loro particolare condizione.



La DSU è un documento unico per tutti i componenti della famiglia e ha validità fino al 31 Dicembre dell'anno in cui viene firmato e inviato ad Inps.



Le informazioni contenute nella DSU sono in parte auto certificate ed in parte acquisite da INPS direttamente dai suoi archivi e da quelli amministrativi dell'Agenzia delle Entrate.



Dal 2020 sono considerati i redditi percepiti nel 2018 e i patrimoni posseduti al 31/12/2018.



L'elaborazione da parte di INPS di queste informazioni, porta a determinare per il singolo nucleo l’indicatore ISEE.



L'indicatore ISEE viene valutato dai vari enti per l'erogazione di prestazioni e servizi assistenziali sociali, compresi i servizi di pubblica utilità, a condizioni agevolate.

 

In linea di massima l'ISEE viene utilizzato dagli enti erogatori per determinare soglie oltre le quali non si ha più diritto alle agevolazioni o per applicare tariffe differenziate in base alle diverse condizioni socio-economiche.





ALCUNI DEI SERVIZI E DELLE AGEVOLAZIONI CUI SI PUO' ACCEDERE TRAMITE L'ISEE

- Reddito di Cittadinanza;

- Maternità per le madri non coperte da altra garanzia assicurativa, entro 6 mesi dalla nascita del figlio

- Assegno per famiglie con almeno 3 figli minori;

- Riduzione 50% canone Telecom per ultra 75enni, nuclei con capofamiglia disoccupato o titolare di pensione sociale o invalidità sociale;

- Contributo spese per l'acquisto di libri di testo per famiglie di studenti di scuola Media e Superiore;

- Prestazioni del diritto allo studio universitario come Borse di Studio e riduzione tasse universitarie;

- Bonus Energia-Gas-Idrico che consente un risparmio annuo sulle bollette;

- Carta Acquisti per anziani dai 65 anni o nuclei familiari con figli minori di 3 anni;

- Agevolazioni per Asili Nido e altri servizi educativi per l'infanzia;

- Agevolazioni per servizi socio-sanitari diurni e residenziali.


Va sottolineato che specifiche condizioni del nucleo familiare e particolarità delle prestazioni richieste influenzano la Dichiarazione
ISEE, che può assumere diverse forme.

Sono previste:

- ISEE standard o ordinario, valida in genere per l'accesso alle principali prestazioni sociali agevolate (es.: bonus gas e/o elettrico, social card, assegno nucleo familiare con tre figli ecc.).

ISEE Università, per gli studenti che vogliono accedere alle prestazioni per il diritto allo studio universitario (es.: borse di studio, tasse universitarie, collaborazioni, ecc.). ;

ISEE Sociosanitario, per accedere alle prestazioni sociosanitarie, come l'assistenza domiciliare per le persone con disabilità e/o non autosufficienti, il loro ricovero presso residenze socio-sanitarie assistenziali, i bonus per acquisti e/o servizi a favore di disabili e/o non autosufficienti;

ISEE Minorenni ,per le prestazioni agevolate rivolte ai minorenni che siano figli di genitori non coniugati tra loro e non conviventi (es.: tariffe asili nido, buoni libri, mense scolastiche, assegno di maternità o di sostegno al nucleo familiare con 3 o più figli minori, Bonus Bebè ecc.)

- ISEE Corrente, che consente di aggiornare i dati reddituali di una DSU già presentata, in presenza di rilevanti variazioni del reddito o a seguito di eventi avversi (ad esempio termine o riduzione dell'attività lavorativa o interruzione di un trattamento previdenziale o assistenziale).

 

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