MODELLO 730

 

Il modello 730, rivolto principalmente ai pensionati e lavoratori dipendenti, è il modello più diffuso di dichiarazione fiscale delle persone fisiche. Consente di chiedere il rimborso di imposte versate o trattenute, per ottenere deduzioni e detrazioni sulle spese sostenute (farmaci, assicurazioni, ristrutturazione...) o per ottenere le detrazioni per familiari a carico non riconosciute dal datore di lavoro/ente pensionistico.

 

Presenta indubbi vantaggi nel rapporto con l'amministrazione finanziaria in quanto:

  • il contribuente non deve eseguire calcoli;

  • permette ai coniugi di presentare la dichiarazione congiunta con il vantaggio di compensare i debiti dell'uno con i crediti dell'altro.

  • Il conguaglio è immediato. Il rimborso dei crediti o il pagamento delle imposte viene effettuato

direttamente dal datore di lavoro o ente pensionistico: in busta paga o nella rata di pensione.

 

L' Amministrazione Finanziaria, in caso di rimborsi di importo superiore a 4.000 euro o di dichiarazioni che presentano elementi di incoerenza rispetto ai criteri da essa stabiliti, si riserva di effettuare controlli preventivi anche mediante la verifica della documentazione. Il rimborso spettante, anziché dal sostituto d’imposta, sarà erogato dall’Agenzia al termine delle operazioni di controllo preventivo.

 

Il modello 730 può essere presentato anche da coloro che non hanno un sostituto d’imposta (datore di lavoro o ente pensionistico) che effettuare le operazioni di conguaglio a condizione che nell’anno d’imposta abbiano percepito redditi di lavoro dipendente e solo alcuni redditi assimilati al lavoro dipendente.

Si tratta ad esempio di collaboratori domestici, badanti, giardinieri, lavoratori che hanno cessato il rapporto di lavoro o disoccupati che non percepiscono l’indennità di disoccupazione al momento della presentazione del 730 o nei mesi di giugno/luglio.

L’eventuale credito verrà rimborsato direttamente dall’Agenzia delle entrate.

L’eventuale debito dovrà essere versato autonomamente dal contribuente con delega F24 entro la scadenza di pagamento.

 

A partire dall’anno d’imposta 2019, è possibile presentare il 730/2020 anche per i soggetti deceduti che avevano i requisiti per la presentazione del modello 730.

Il decesso deve avvenire nell’anno 2019 o entro il 23 luglio 2020; per i decessi successivi a tale data, l’erede è comunque obbligato a presentare il modello Redditi PF. Dovrà essere presentato un 730 senza sostituto, non potendo ovviamente presentare la dichiarazione al sostituto né del deceduto né dell’erede

Nel caso specifico,non è possibile presentare una dichiarazione 730 congiunta.

 

Non possono utilizzare il Modello 730 e devono presentare il Modello Redditi (ex Modello Unico) i contribuenti che:

- dichiarano redditi d'impresa anche in forma di partecipazione o redditi di lavoro autonomo per i quali è richiesta la partita IVA;

- devono presentare anche la Dichiarazione IVA, IRAP, Modello 770 per sostituti d'imposta;

- non sono residenti in Italia nell'anno di presentazione della Dichiarazione e in quello precedente.

 

A partire dal 2015 l’Agenzia delle Entrate consente, in una specifica area del suo sito internet, ai titolari di redditi di lavoro dipendente e di pensione, di prelevare il 730 precompilato.

Nel 730 “precompilato” sono già riportati i dati anagrafici e alcuni importi, conosciuti dall’Agenzia delle entrate, necessari alla compilazione del Modello 730.

Ne sono esempio i redditi da lavoro e/o pensione, e alcuni oneri detraibili quali i premi pagati per assicurazioni sulla vita e/o infortuni, gli interessi passivi pagati sui mutui.

Il contribuente può accedere, nella specifica area del sito Internet, al suo 730 precompilato :

 

  • utilizzando la propria identità digitale ( codice PIN per i servizi telematici rilasciato dall’Agenzia, codice SPID, PIN cittadino rilasciato dall’INPS);l’accesso mediante propria identità digitale è strettamente personale e non può essere effettuato da persona diversa dal titolare;

 

  • conferendo apposita delega, tramite il proprio sostituto d’imposta se presta assistenza fiscale;

 

  • conferendo apposita delega, tramite un CAF o un iscritto nell’albo dei consulenti del lavoro o in quello dei dottori commercialisti e degli esperti contabili abilitati all’assistenza fiscale

 

 

Partendo dall'insieme di informazioni contenute nel suo 730 precompilato, il contribuente può:

  • confermarlo e quindi presentare il 730 senza apportare modifiche e/o integrazione ai dati;

  • presentare il 730 dopo aver apportato le opportune modifiche e/o integrazioni ai dati presenti.

 

In ogni caso resta all'Agenzia delle Entrate la possibilità di

  • verificare i requisiti soggettivi che danno diritto ai rimborsi d'imposta (es. verifica che il mutuo sul quale si detraggono gli interessi indicati nel precompilato sia relativo all'acquisto dell'abitazione principale e non di una seconda casa..)

  • in caso di modifiche e/o integrazioni del precompilato, verificare tutti i dati indicati nella dichiarazione

 

EVENTUALI ERRORI RILEVATI DETERMINANO OLTRE A MAGGIORI IMPOSTE,

ANCHE SANZIONI E INTERESSI A CARICO DEL CONTRIBUENTE

 

Rivolgendosi al CAF, è opportuno che il contribuente conferisca la Delega al prelievo del precompilato, per partire nell'assistenza dai dati comunicati al Ministero da datori di lavoro, enti pensionistici, e soggetti quali Banche, Assicurazioni, Medici etc.. che rilevano ai fini della corretta compilazione della Dichiarazione 730.

In ogni caso il CAF:

  • prende visione di tutta la documentazione relativa a oneri detraibili e deducibili,

detrazioni e crediti d'imposta, ritenute subite ed eventuali acconti;

  • predispone il 730 effettuando il controllo di conformità dei documenti alle norme;

  • presenta la dichiarazione in via telematica all’Agenzia delle Entrate che provvede ad inoltrare il risultato contabile al sostituto d’imposta indicato.

Il CAF quindi appone sul 730 un visto di conformità e in questo caso il controllo formale da parte dell’agenzia delle entrate è effettuato nei confronti del CAF. Non solo per l'obbligo del CAF di apporre sulla dichiarazione il visto di conformità le nostre strutture effettuano in via continuativa corsi di perfezionamento e aggiornamento certificati per garantire addetti con alto grado di professionalità.

 

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